Sez. L, Sentenza n. 2224 del 28/03/1986 (Rv. 445381 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E LICENZIAMENTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI RISPETTIVI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E LICENZIAMENTO COLLETTIVO - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI RISPETTIVI.*
Mentre nel licenziamento individuale, anche se plurimo, le ragioni produttive ed organizzative, poste dal datore di lavoro a fondamento del recesso, si individualizzano in relazione ad uno o più lavoratori la cui attività venga ad essere immediatamente investita dalle stesse, sicché il giudice, al fine di valutare la legittimità del recesso, deve verificare se il datore di lavoro abbia dato la prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo attinente all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro in relazione al lavoratore, od ai lavoratori, licenziati (quale la necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui essi sono addetti), nel licenziamento collettivo, caratterizzato da un'esuberanza della mano d'opera conseguente ad una riduzione e trasformazione dell'attività imprenditoriale, il ridimensionamento dell'impresa e la sua trasformazione si pongono come il presupposto che legittima il potere di recesso del datore di lavoro dai singoli contratti di lavoro, sicché il giudice ha il compito di verificare solo se il ridimensionamento sia stato effettivo e se sia dimostrata l'esistenza del nesso di causalità tra il predetto evento ed il singolo licenziamento. (V 6514/84, mass n 438092; (V 6618/84, mass n 438161).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)