Sez. L, Sentenza n. 6514 del 11/12/1984 (Rv. 438092 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - CRITERI RISPETTIVI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PRESUPPOSTI - VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - CRITERI RISPETTIVI.*
Mentre nel licenziamento collettivo il ridimensionamento della impresa o la sua trasformazione si pongono rispetto al negozio individuale di licenziamento come il presupposto che legittima quel potere di recesso dai singoli contratti di lavoro, nel licenziamento individuale, anche se plurimo, per ragioni produttive ed organizzative, di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, tali ragioni si individualizzano in relazione ad uno o più lavoratori la cui attività venga ad essere immediatamente investita dalle stesse. Pertanto, il giudice, ai fini della valutazione della legittimità del recesso, mentre nel primo caso deve verificare se il ridimensionamento dell'impresa sia stato effettivo e se sia dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra l'evento predetto ed il singolo licenziamento, nel secondo caso deve invece verificare se il datore di lavoro abbia dato la prova della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo attinente a ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro che si riferisca al lavoratore licenziato. (Conf 18/79, mass n 396024).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)