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Sez. L, Sentenza n. 6618 del 18/12/1984 (Rv. 438161 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE DI UNA PLURALITÀ DI LAVORATORI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438161-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE DI UNA PLURALITÀ DI LAVORATORI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - DISTINZIONE.*

L'elemento di discriminazione tra la fattispecie del licenziamento (individuale) di una pluralità di lavoratori per giustificato motivo oggettivo e quella del licenziamento collettivo non va identificato in una modificazione strutturale o materiale della azienda, in quanto una tale modifica, mentre non è essenziale del licenziamento collettivo, può caratterizzare anche il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. La distinzione tra le due fattispecie predette è invece da ricercare nel fatto che mentre nella prima (licenziamento individuale di una pluralità di lavoratori per giustificato motivo oggettivo il potere di recesso del datore di lavoro S'indirizza immediatamente verso determinati lavoratori, identificati dal nesso obiettivo che sussiste tra i lavoratori, identificati dal nesso obiettivo che sussiste tra i lavoratori medesimi ed il motivo oggettivo che giustifica il potere di recesso, nella seconda (licenziamento collettivo) il potere di recesso deriva dall'insindacabile scelta dell'imprenditore di stabilire le dimensioni della propria azienda in base alla migliore combinazione dei fattori produttivi in relazione ai vincoli ed alle esigenze del mercato e non S'indirizza immediatamente verso l'uno o l'altro dei lavoratori da licenziare, la cui individuazione, non derivando da un nesso obiettivo della scelta organizzatoria predetta, va effettuata con le procedure e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, pena il risarcimento del danno. (V 3750/83, mass n 428660; (V 1270/79, mass n 397504; (V 18/79, mass n 396023; (V 18/79, mass n 396024).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)