diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2811 del 30/01/1985 Ud. (dep. 28/03/1985) Rv. 168506 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO - MOMENTO CONSUMATIVO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168506-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO - MOMENTO CONSUMATIVO - FATTISPECIE.*

La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce elemento al cui concorso è collegata l'esistenza dei reati di bancarotta, e non una semplice condizione di punibilità. Pertanto, la consumazione del reato di bancarotta va riferita al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, anche ai fini di eventuale applicazione di cause estintive. (la S.C. ha precisato che, essendo il P.m. tenuto ad iniziare l'Azione penale anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 238 legge fall, non può proseguirla se detta sentenza non interviene, e tuttavia, in ipotesi di intervenuto proscioglimento per mancata dichiarazione di fallimento, può iniziare nuovo procedimento penale se poi intervenga la sentenza dichiarativa). (V mass n 098004; (Conf mass n 152239; (Conf mass n 148556).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 238, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 238

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)