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Sez. 5, Sentenza n. 1484 del 09/11/1981 Ud. (dep. 15/02/1982) Rv. 152239 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO E CONDIZIONI OBIETTIVE DI PUNIBILITÀ - NOZIONE E DIFFERENZE - APPLICAZIONE IN TEMA DI INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152239-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO E CONDIZIONI OBIETTIVE DI PUNIBILITÀ - NOZIONE E DIFFERENZE - APPLICAZIONE IN TEMA DI INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*

La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione di esistenza del reato di bancarotta in quanto attiene alla integrazione giuridica della fattispecie penale così da qualificare fatti anteriori alla sentenza stessa, i quali fuori del fallimento sarebbero penalmente irrilevanti, come reati di bancarotta. Essa si differenzia dalle condizioni obiettive di punibilità le quali presuppongono un reato già strutturalmente perfetto nei profili oggettivi e soggettivi. Ne consegue che i reati di bancarotta si considerano consumati nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento. (Conf mass n 148556).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)