Sez. 5, Sentenza n. 3856 del 23/02/1981 Ud. (dep. 27/04/1981) Rv. 148556 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO - MOMENTO CONSUMATIVO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO - MOMENTO CONSUMATIVO.*
Il momento consumativo dei reati di bancarotta semplice o fraudolenta allorche la condotta si esaurisca anteriormente alla dichiarazione del fallimento, si perfeziona all'atto della pronuncia della sentenza dichiarativa e non nel momento, ad essa anteriore, in cui il fatto e commesso. La sentenza dichiarativa di fallimento integra, infatti, un elemento costitutivo del delitto di bancarotta e non una mera condizione obbiettiva di punibilita, in quanto i comportamenti, anche omissivi, che l'imprenditore tiene nella condotta dei propri affari sono penalmente irrilevanti ed assumono il carattere di illiceita allorche, con la constatazione giudiziale della insolvenza, viene accertata la lesione arrecata ai diritti dei creditori. (Conf mass n 139835).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)