Sez. L, Sentenza n. 7165 del 01/09/1987 (Rv. 455306 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL COMPENSO PER LE ORE PRESTATE OLTRE IL SERVIZIO PREVISTO DAL COSIDDETTO NASTRO LAVORATIVO DA DIPENDENTI DI AZIENDE DI TRASPORTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL COMPENSO PER LE ORE PRESTATE OLTRE IL SERVIZIO PREVISTO DAL COSIDDETTO NASTRO LAVORATIVO DA DIPENDENTI DI AZIENDE DI TRASPORTO.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, della disciplina collettiva di diritto comune è censurabile, in Sede di legittimità, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva ritenuto che l'istituto del compenso delle ore prestate oltre il servizio previsto dal cosiddetto nastro lavorativo fosse contemplato sia dalla contrattazione anac sia dalla contrattazione Federtrasporti, mancando invece in entrambe solo la Determinazione di un criterio pratico di remunerazione, che avrebbe dovuto essere stabilito in Sede aziendale e che, in Mancanza di accordi in tale Sede, era stato fissato in un quinto della paga tabellare, con la relativa quota di contingenza, dall'azienda ricorrente, la quale ingiustificatamente aveva cessato di attenervisi dopo la stipulazione del contratto del 1976). (Conf 4853/86, mass n 447552; (Conf 1516/81, mass n 412174).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)