Sez. 4, Sentenza n. 35585 del 12/05/2017 Ud. (dep. 19/07/2017) Rv. 270782 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Reato di abbandono di una nave in pericolo - Obblighi del comandante - Contenuto - Limiti - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
In tema di reato di abbandono della nave in pericolo (art. 1097 cod. nav.), l'obbligo del comandante di abbandonare la nave per ultimo e di mantenere il comando nel pericolo, previsto dall'art. 303, comma secondo, cod. nav., gli impone di restare a bordo dell'unità in pericolo per coordinare tutte le procedure finalizzate al salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio fino a quando l'esercizio del comando abbia una concreta utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censura la sentenza che aveva affermato la responsabilità del comandante della nave che si era allontanato dalla plancia dei comandi senza strumenti di comunicazione e aveva abbandonato definitivamente l'unità navale che stava progressivamente affondando, nonostante la segnalata presenza di passeggeri ancora a bordo).
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 186, Cod. Navig. art. 190, Cod. Navig. art. 303 com. 2, Cod. Navig. art. 321, Cod. Navig. art. 1097, Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)