Sez. 4, Sentenza n. 9897 del 05/12/2014 Cc. (dep. 06/03/2015) Rv. 262435 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Comandante di una nave - Posizione di garanzia - Contenuto - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
Il comandante della nave, in base all'ordinamento della navigazione marittima di cui al Codice della navigazione, è titolare di un'ampia posizione di garanzia, in base alla quale egli ha l'obbligo di sovraintendere a tutte le funzioni che attengono alla salvaguardia delle persone imbarcate, ivi compresa l'attività svolta dal medico di bordo direttore del servizio sanitario. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza, pronunciata dal g.u.p., di proscioglimento del comandante della nave per il reato di omicidio colposo di uno dei passeggeri, deceduto in ragione delle cure non appropriate somministrategli, rimettendo al giudice di merito ulteriori approfondimenti in ordine all'eventuale coinvolgimento dell'imputato nelle decisioni assunte dal medico di bordo).
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 186, Cod. Navig. art. 190, Cod. Navig. art. 321, Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)