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Sez. 4, Sentenza n. 6376 del 20/01/2017 Ud. (dep. 10/02/2017) Rv. 269063 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Comandante di una nave - Posizione di garanzia nei confronti di coloro che svolgono attività lavorative sulla nave - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269063-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

Il comandante della nave, in base all'ordinamento della navigazione marittima di cui al codice della navigazione, ha l'obbligo di sovraintendere a tutte le funzioni che attengono alla salvaguardia delle persone imbarcate, ed è titolare di una posizione di garanzia nei confronti di tutti coloro che lavorano a bordo della nave sotto il suo controllo, indipendentemente dall'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in senso civilistico, in ragione della sua naturale posizione gerarchica rispetto a coloro che sono imbarcati. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto sussistente una posizione di garanzia in capo al comandante di una motonave diretta alla pesca del corallo che, senza alcun previo accertamento di natura medica circa l'idoneità alla immersione profonda, aveva imbarcato un lavoratore addetto alla cucina consentendogli anche di effettuare immersioni, nel corso di una delle quali quest'ultimo decedeva).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 186, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/07/1999 num. 271 art. 2, Decreto Legisl. 27/07/1999 num. 271 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)