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Sez. L, Sentenza n. 8834 del 27/11/1987 (Rv. 456196 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - CARATTERE VICARIO DELLE MANSIONI SVOLTE - DIRITTO DEL SOSTITUTO ALL'INQUADRAMENTO NELLA STESSA QUALIFICA SUPERIORE DEL SOSTITUITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRETESA DI UN DIPENDENTE BANCARIO ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO PER EFFETTO DEL CONFERIMENTO DELLA FORMA SOCIALE.*
Stato
decisa il 1987-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456196-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - CARATTERE VICARIO DELLE MANSIONI SVOLTE - DIRITTO DEL SOSTITUTO ALL'INQUADRAMENTO NELLA STESSA QUALIFICA SUPERIORE DEL SOSTITUITO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRETESA DI UN DIPENDENTE BANCARIO ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO PER EFFETTO DEL CONFERIMENTO DELLA FORMA SOCIALE.*

Il carattere "vicario" delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituto all'inquadramento nella stessa qualifica superiore del sostituito, sia quando la sostituzione non abbia riguardato mansioni proprie della qualifica rivendicata né comportato l'assunzione di quella responsabilità e l'Esercizio di quell'autonomia tipiche della qualifica stessa, o quando l'attività sostitutiva abbia concorso con mansioni prevalenti dell'inferiore qualifica di appartenenza, sia quando le mansioni caratteristiche di tale qualifica inferiore comprendano compiti di sostituzione del dipendente di grado più elevato, restando comunque esclusa la possibilità di fondare la pretesa alla qualifica superiore sull'Esercizio di fatto, in contrasto con le direttive dello imprenditore, di attività eccedenti i limiti dei poteri connessi alla posizione del lavoratore nell'impresa. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva affermato il diritto del dipendente dell'istituto bancario alla qualifica di funzionario ai sensi dell'art. 2 n. 1 del C.C.n.L. 27 luglio 1977 per il personale direttivo delle aziende di credito, sul rilievo dell'avvenuto conferimento della firma sociale, ma trascurando di considerare, in particolare, i limiti entro i quali tale conferimento era stato disposto in favore dell'incaricato della sostituzione del direttore della filiale). (V 1446/86, mass n 444842; (V 6038/85, mass n 443177; (V 1757/85, mass n 439714; (V 183/85, mass n 438404; (V 7596/83, mass n 432206; (V 4060/83, mass n 429023).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)