Sez. L, Sentenza n. 4649 del 17/10/1978 (Rv. 394320 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA - CARATTERE RELATIVO - INTERVALLO DI TEMPO - COMPATIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PRINCIPIO DELL'IMMEDIATEZZA - CARATTERE RELATIVO - INTERVALLO DI TEMPO - COMPATIBILITA.*
Il principio dell'immediatezza, che condiziona la validita e tempestivita del licenziamento in tronco per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e puo essere compatibile con un intervallo di tempo intercorrente fra l'accertamento dei fatti, la valutazione della Mancanza da parte del datore di lavoro e la contestazione relativa al lavoratore con la successiva intimazione del licenziamento. (Conf 2999/76, mass n 381775).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)