Sez. L, Sentenza n. 239 del 12/01/2012 (Rv. 620384 - 01)
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) | Affidamento a terzi della gestione dell'impianto - Gratuità dell'uso degli impianti e delle attrezzature sia fisse che mobili - Inderogabilità - Portata - Ragione.
INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA)
Con riferimento al contratto con cui il concessionario del servizio di distribuzione di carburanti affida a terzi la gestione di un impianto di sua proprietà, l'art. 1, comma 6, del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, e l'art. 19, comma 4, della legge 5 marzo 2001 n. 57, che della prima norma costituisce disposizione interpretativa come tale riguardante anche i contratti preesistenti, stabiliscono un limite all'autonomia contrattuale, prevedendo l'inderogabile gratuità della cessione al gestore dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle relative attrezzature sia fisse che mobili, comprese le apparecchiature per l'erogazione e il pagamento, sia anticipato che posticipato, del rifornimento, con nullità delle pattuizioni contrarie e loro sostituzione con le previsioni di legge, in attuazione della finalità generale d'impedire che la libera iniziativa privata possa dar luogo a speculazioni tali da contrastare la necessità di assicurare sicurezza, continuità e regolarità al suddetto servizio pubblico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/02/1998 num. 32 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 05/03/2001 num. 57 art. 19 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)