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Sez. 5, Sentenza n. 26911 del 15/12/2006 (Rv. 595123 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione avverso avviso di liquidazione emesso in base ad avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di giudicato - Limiti - Vizi processuali relativi al diverso giudizio tributario sull'avviso di accertamento - Deducibilità - Esclusione - Fondamento - Mezzi di tutela del contribuente.
Stato
decisa il 2006-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595123-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Con il ricorso avverso l'avviso di liquidazione (nella specie per INVIM) emesso sulla base di un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza del giudice tributario passata in giudicato non sono deducibili i vizi concernenti il giudizio tributario avente ad oggetto l'avviso di accertamento, i quali devono essere denunciati in tale giudizio, non potendo il giudice innanzi al quale è stato impugnato l'avviso di liquidazione accertare in via incidentale la nullità (nella specie per asserita violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa) della sentenza costituente il titolo della pretesa tributaria, deducibile esclusivamente in via d'impugnazione della medesima pronuncia, ai sensi dell'art. 161, primo comma cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)