Sez. 2, Sentenza n. 4059 del 06/12/1975 (Rv. 378363 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - ILLEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - ISPEZIONE GIUDIZIALE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - ILLEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Quando sia richiesta da una parte in causa l'ammissione di una prova, pur demandata alla discrezionale iniziativa e valutazione del giudice, (ispezione giudiziale, consulenza tecnica di ufficio), quale strumento tecnicamente piu funzionale ed efficiente al fine di accertare determinati fatti essenziali per la decisione, il giudice del merito non puo negare il mezzo richiesto senza confutare con adeguata motivazione le ragioni addotte dalla parte a fondamento della sua istanza, ne puo rigettare la pretesa sostanziale sotto il profilo che la parte interessata non avrebbe con detta richiesta adempiuto all'Onere probatorio sulla stessa incombente. (Conf 1004/62; V 3142/74, mass n 371627; (V 2588/74, mass n 371019).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 258, Cod. Proc. Civ. art. 260, Cod. Proc. Civ. art. 261
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)