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Sez. 3, Sentenza n. 10452 del 12/05/2011 (Rv. 618212 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Esecuzione forzata per il rilascio del fondo - Opposizione proposta dall'affittuario - Fondamento - Diritto di ritenzione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618212-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

Il diritto di ritenzione, spettante all'affittuario a garanzia del credito per i miglioramenti apportati al fondo, previsto dall'art. 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è in astratto idoneo a giustificare una opposizione dell'affittuario medesimo avverso l'esecuzione per rilascio promossa in suo danno, anche quando la domanda per l'indennità per i miglioramenti sia stata dichiarata inammissibile in altro giudizio o penda in separata sede; è, invece, inammissibile l'opposizione all'esecuzione per rilascio del fondo basata esclusivamente sul diritto di ritenzione per miglioramenti, quando il diritto a questi ultimi formi oggetto di un separato giudizio di cognizione ancora pendente e con l'opposizione non sia formulata espressa domanda di riconoscimento del diritto stesso.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)