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Sez. 1, Sentenza n. 5404 del 06/12/1989 (Rv. 464500 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE - ART. 15, PRIMO COMMA, N. 2 LEGGE N. 184 DEL 1983 - INTERPRETAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464500-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE - ART. 15, PRIMO COMMA, N. 2 LEGGE N. 184 DEL 1983 - INTERPRETAZIONE.*

Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, l'art. 15, comma primo, n. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184 - che, in relazione al presupposto della persistenza del difetto di assistenza materiale e morale del minore, richiede la non disponibilità del genitore ad ovviarvi - seppure ispirato all'intento di attribuire rilievo all'indisponibilità soggettiva anziché soltanto all'impossibilità oggettiva, non può tuttavia essere inteso come indiscriminata attribuzione di Rilevanza alla mera affermazione di disponibilità, da parte del soggetto tenuto all'assistenza, che non sia anche accompagnata da elementi oggettivi o comunque giudizialmente controllabili, che rendano in concreto affidabile tale affermazione. (Conf 3094/89, mass n 463233; (Conf 1774/88, mass n 457760).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)