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Sez. 1, Sentenza n. 1774 del 20/02/1988 (Rv. 457760 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE - ART. 15, PRIMO COMMA, LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - INTERPRETAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457760-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - IN GENERE - ART. 15, PRIMO COMMA, LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - INTERPRETAZIONE.*

Ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, l'art. 15 legge 4 maggio 1983 n. 184 che, in relazione al presupposto della persistenza del difetto di assistenza materiale e morale del minore, richiede la non disponibilità ad ovviarvi, non può essere inteso come indiscriminata attribuzione di Rilevanza alla mera dichiarazione di disponibilità del soggetto tenuto all'assistenza che non sia accompagnata da elementi oggettivi comunque giudizialmente controllabili che rendano realizzabili in concreto tale enunciazione di proposito. (Conf 4394/86, mass n 447155; (Conf 512/86, mass n 444108).*

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)