Sez. 3, Sentenza n. 3113 del 27/06/1989 (Rv. 463233 - 01)
LOCAZIONI - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - COMUNICAZIONE - FORMA - GIUDIZIO DI RECESSO - ATTO INTRODUTTIVO CON VALORE ULTERIORE DI PREAVVISO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONI - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - COMUNICAZIONE - FORMA - GIUDIZIO DI RECESSO - ATTO INTRODUTTIVO CON VALORE ULTERIORE DI PREAVVISO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il preavviso di sei mesi che, ai sensi dell'art. 59 legge 27 luglio 1978 n. 392, il locatore deve dare al conduttore, al fine di recedere dalla locazione, è finalizzato unicamente a concedere al conduttore stesso un lasso di tempo reputato dal legislatore congruo per il reperimento di altra abitazione, e non costituisce una condizione di procedibilità o di ammissibilità della domanda di recesso, né un presupposto dell'Azione, e può essere attuato anche con l'atto introduttivo del giudizio, dovendo in tal caso essere disposto il rilascio per un'epoca che faccia salvo il semestre, decorrente dall'atto stesso in favore del conduttore. Ne consegue che l'atto con il quale il locatore propone Azione di recesso ha valore anche di preavviso, qualora l'attore, pur senza sottoscriverlo direttamente, rilasci procura in calce a margine di esso, facendo così proprio il contenuto. (V 3596/86, mass n 446515).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)