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Sez. 2, Sentenza n. 369 del 18/01/1979 (Rv. 396468 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396468-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

La compensazione totale o parziale delle spese giudiziali costituisce una facolta discrezionale e insindacabile del giudice di merito, il quale puo avvalersene sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi, la cui valutazione, rimessa al suo prudente apprezzamento, e sottratta all'Obbligo di una specifica motivazione: ne consegue che, se questa, invece, venga data, la statuizione del giudice di merito e insindacabile anche per quanto concerne i motivi che egli, pur non essendovi obbligato, abbia tuttavia indicati a conforto della disposta compensazione delle spese, totale o parziale, tra le parti litiganti. (Conf 3748/77, mass n 387419).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)