Sez. L, Sentenza n. 716 del 06/02/1982 (Rv. 418516 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - PORTATA - SOCCOMBENZA RECIPROCA - EFFETTI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - PORTATA - SOCCOMBENZA RECIPROCA - EFFETTI.*
In tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neanche per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre, qualora ricorra soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in Sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione. (Conf 369/79, mass n 396468; (Conf 3748/77 mass n 387419).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)