Sez. 3, Sentenza n. 4391 del 21/07/1979 (Rv. 400927 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'inosservanza da parte del giudice civile, dell'Obbligo del rapporto al PM stabilito dall'art 3 cod proc pen non puo costituire oggetto di motivo di ricorso per Cassazione, salva restando la facolta della parte di denunciare direttamente i reati da essa ritenuti sussistenti. (Conf 2246/77, mass n 385968; (Conf 1180/76, mass n 379867).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)