diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4391 del 21/07/1979 (Rv. 400927 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400927-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'inosservanza da parte del giudice civile, dell'Obbligo del rapporto al PM stabilito dall'art 3 cod proc pen non puo costituire oggetto di motivo di ricorso per Cassazione, salva restando la facolta della parte di denunciare direttamente i reati da essa ritenuti sussistenti. (Conf 2246/77, mass n 385968; (Conf 1180/76, mass n 379867).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)