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Sez. 2, Sentenza n. 2246 del 02/06/1977 (Rv. 385968 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P M - OBBLIGO DEL GIUDICE CIVILE - INOSSERVANZA - DEDUCIBILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385968-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL P M - OBBLIGO DEL GIUDICE CIVILE - INOSSERVANZA - DEDUCIBILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'Obbligo del giudice civile di far rapporto al procuratore della Repubblica e stabilito dall'art 3 cod proc pen nell'interesse generale della giustizia per la repressione dei reati e non nello interesse privato delle parti, alle quali, pertanto, non e consentito dedurre, come motivo di ricorso per Cassazione, l'inosservanza di quell'Obbligo, salva restando alle parti stesse di denunziare direttamente i reati che esse ritengono risultare dagli Atti del giudizio. (Conf 1180/76, mass n 379867).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)