Sez. 1, Sentenza n. 1180 del 05/04/1976 (Rv. 379867 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUZIONE DELL'OMISSIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUZIONE DELL'OMISSIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
La mancata osservanza dell'Obbligo posto dall'art 3 cod proc pen, a carico del giudice civile, di far rapporto al PM non puo essere dedotto come motivo di ricorso per Cassazione, essendo tale Obbligo stabilito nell'interesse superiore della giustizia e non gia del singolo cui e, peraltro, riservata la facolta di presentare denunzia penale. (Conf 2492/74, mass n 370922).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)