Sez. 6, Sentenza n. 47015 del 05/11/2009 Ud. (dep. 10/12/2009) Rv. 245340 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE | Mancata pronunzia nei gradi di merito su una delle imputazioni - Conseguente mancata trattazione delle questioni civili - Annullamento della sentenza ex art. 622 cod. proc. pen. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - IN GENERE
L'annullamento ai soli effetti civili della sentenza oggetto di ricorso per cassazione รจ precluso se nei precedenti gradi di giudizio non siano stati trattati gli aspetti afferenti l'azione civile per mancata valutazione di una delle imputazioni scritte. (Fattispecie in cui la parte civile impugnante lamentava l'omessa pronunzia nei due gradi di merito su di un reato asseritamente contestato in fatto nell'imputazione concernente un altro reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)