Sez. 5, Sentenza n. 26061 del 09/06/2005 Ud. (dep. 14/07/2005) Rv. 231914 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - senza rinvio - ai soli effetti civili | Presupposto - Esclusivo annullamento delle disposizioni o capi riguardanti l'azione civile - Necessità - Operatività della previsione anche in caso di contestuale annullamento della sentenza relativamente a distinta statuizione concernente l'azione penale - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - senza rinvio - ai soli effetti civili
In tema di decisione del giudice della impugnazione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato, l'annullamento della sentenza di appello pronunziato dalla Corte di cassazione per non avere la Corte di merito ottemperato all'obbligo di fornire una adeguata motivazione, ai soli effetti civili, sul gravame proposto dall'imputato, deve essere disposto senza rinvio, posto che l'investitura del giudice civile ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. presuppone il consolidamento della pronuncia sull'"an" da parte del giudice dell'appello penale. (Fattispecie nella quale l'imputato, condannato in primo grado anche al risarcimento dei danni, aveva proposto appello agli effetti penali e civili, e la Corte d'appello aveva dichiarato la causa di estinzione del reato contestualmente alla conferma delle statuizioni civili, sulla base della "non evidenza della innocenza" ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; la Corte, su ricorso dell'imputato, ha annullato senza rinvio la sentenza ai soli effetti civili).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)