Sez. 6, Sentenza n. 6645 del 21/04/1997 Ud. (dep. 09/07/1997) Rv. 209727 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - AI SOLI EFFETTI CIVILI | Presupposto - Esclusivo annullamento delle disposizioni o capi riguardanti l'azione civile - Necessità - Operatività della previsione anche in caso di contestuale annullamento della sentenza relativamente a distinta statuizione concernente l'azione penale - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - AI SOLI EFFETTI CIVILI
In tema di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza impugnata ai soli effetti civili, il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alle sole ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento dell'imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, mancando o venendo "in toto" respinti altri ricorsi rilevanti agli effetti penali. Ciò, oltre che dalla lettera della norma, si ricava dalla sua "ratio", che è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali. (Fattispecie in cui la S.C. ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello in sede penale, essendo stato accolto, oltre al ricorso della parte civile su un determinato fatto, anche quello del pubblico ministero su altro fatto in cui si articolava la medesima imputazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)