Sez. 1, Sentenza n. 11490 del 31/05/2005 (Rv. 582162 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Domanda principale da decidere secondo equità e domanda riconvenzionale da decidere secondo diritto - Decisione su entrambe le domande escludendone la connessione - Mezzo di impugnazione ammesso - Ricorso per cassazione per la domanda principale e appello per la domanda incidentale - Fattispecie in tema di indennità giudiziaria in favore dei giudici tributari.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
Nel caso in cui siano proposte al giudice di pace una domanda principale che debba essere decisa secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., perché di valore inferiore ai millecento euro, e una domanda riconvenzionale da decidere secondo diritto, in quanto di valore superiore, e il giudice di pace abbia escluso la connessione tra le due domande, le distinte ed autonome statuizioni su di esse sono soggette a diversi mezzi di impugnazione, e cioè la pronuncia sulla domanda principale (di equità) è soggetta a ricorso per cassazione e quella sulla riconvenzionale (di diritto) ad appello. (Fattispecie in tema di indennità giudiziaria in favore dei giudici tributari).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)