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Sez. 3, Sentenza n. 7668 del 21/03/2008 (Rv. 602499 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Giudice di pace - Riunione di cause successivamente alla loro proposizione - Connessione fra domande soggette ad un regime decisorio diverso - Regola della decisione (secondo diritto o secondo equità) - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2008-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602499-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE

Allorquando dinanzi al giudice di pace si trovino riunite, successivamente alla loro proposizione, più cause tutte soggette, singolarmente considerate, a decisione secondo equità ovvero una (od alcune) a decisione secondo equità ed altra a regola di decisione secondo diritto, la regola di decisione resta quella propria di ciascuna causa, salvo il caso in cui, nella seconda ipotesi, le cause si presentino connesse non già per una semplice identità di questioni, ma per il titolo oppure per incompatibilità (nel senso che è o fondata la domanda proposta in una o lo è quella proposta nell'altra), giacché, in siffatte ipotesi, proprio per la ragione di connessione, dovendosi decidere in riferimento a tutte le cause un punto comune e dovendosi farlo in modo unitario, si impone l'adozione di un'unica regola di decisione, che va individuata in quella secondo diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)