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Sez. 3, Sentenza n. 2889 del 26/02/2003 (Rv. 560727 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza contenente autonome statuizioni soggette a diverso regime di impugnazione - Statuizioni concernenti domande decise secondo equità e secondo diritto - Conseguenze - Impugnazione rispettivamente con appello e con ricorso per cassazione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560727-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Nel caso in cui sia proposta al giudice di pace domanda principale che rientra nella sua competenza e debba essere decisa secondo equità ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nonché una domanda riconvenzionale da decidere secondo diritto, in quanto di valore superiore a quello fissato da quest'ultima norma, ovvero perché sarebbe stata riservata alla competenza del Tribunale, la sentenza, se la domanda principale e quella riconvenzionale non riguardano lo stesso rapporto e non richiedono l'accertamento di identici fatti costitutivi, modificativi od estintivi - non sussistendo, perciò, tra esse, connessione, così da non essere necessaria la loro decisione congiunta - è impugnabile con l'appello per il capo relativo alla riconvenzionale ed è invece ricorribile in cassazione per il capo concernente la domanda principale; la sentenza, relativamente a tutti i capi, è invece appellabile qualora sussista connessione tra le due domande. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'esistenza della connessione tra la domanda di risarcimento dei danni subiti dal proprietario di un fondo per l'infissione sul proprio fondo dei pali di sostegno di una linea telefonica e la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la costituzione di una servitù coattiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)