Sez. L, Sentenza n. 6401 del 16/12/1985 (Rv. 443481 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COLLETTIVO - PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE DA LICENZIARE - POTERI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COLLETTIVO - PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE DA LICENZIARE - POTERI DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*
Con riguardo a licenziamenti collettivi per riduzione del personale, nell'adottare in concreto i criteri di scelta (esigenze tecniche, carichi di famiglia, anzianità, situazione economica del dipendente) di individuazione del personale da licenziare, il datore di lavoro ha la facoltà di dare prevalenza alle esigenze tecnico-produttive attinenti all'economicità del reparto o servizio, le quali possono costituire una effettiva specificazione delle stesse ragioni generali della ristrutturazione aziendale che abilitano al licenziamento collettivo, ovvero ad altro di tali criteri (che sono tra loro non alternativi, ma concorrenti), ma tale prevalenza non può essere in nessun caso arbitraria ed immotivata dovendo trovare, invece, giustificazione in fattori obiettivi, che se contestati incombe all'imprenditore addurre e provare. (V 3448/84; (V 2708/84).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950 num. 2, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)