Sez. L, Sentenza n. 3166 del 17/04/1990 (Rv. 466671 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CRITERI EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - PREVALENZA DI UNO DI ESSI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CRITERI EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - PREVALENZA DI UNO DI ESSI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, l'accordo interconfederale 5 maggio 1965, indicando i criteri (esigenze tecniche e produttive, anzianità, carichi di famiglia) cui il datore di lavoro deve attenersi al fine dell'identificazione dei lavoratori da licenziare, ne impone bensì una valutazione concorsuale e complessiva, ma non esclude la prevalenza di un criterio (anche ove si tratti di quello connesso alle suddette esigenze tecniche e produttive) sugli altri, sempre che questa risulti giustificata e fermo, comunque, il divieto di Atti discriminatori. (V 8646/87, mass n 456110; (V 6401/85, mass n 443481; (V 5910/85, mass n 443081; (V 4267/85, mass n 441759).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)