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Sez. L, Sentenza n. 3166 del 17/04/1990 (Rv. 466671 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CRITERI EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - PREVALENZA DI UNO DI ESSI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466671-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - CRITERI EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - PREVALENZA DI UNO DI ESSI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, l'accordo interconfederale 5 maggio 1965, indicando i criteri (esigenze tecniche e produttive, anzianità, carichi di famiglia) cui il datore di lavoro deve attenersi al fine dell'identificazione dei lavoratori da licenziare, ne impone bensì una valutazione concorsuale e complessiva, ma non esclude la prevalenza di un criterio (anche ove si tratti di quello connesso alle suddette esigenze tecniche e produttive) sugli altri, sempre che questa risulti giustificata e fermo, comunque, il divieto di Atti discriminatori. (V 8646/87, mass n 456110; (V 6401/85, mass n 443481; (V 5910/85, mass n 443081; (V 4267/85, mass n 441759).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)