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Sez. L, Sentenza n. 8646 del 23/11/1987 (Rv. 456110 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - COMPITI DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1987-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456110-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA EX ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - COMPITI DEL DATORE DI LAVORO.*

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, lo accordo interconfederale 5 maggio 1965 non solo impone al datore di lavoro, al fine dell'identificazione dei lavoratori da licenziare, la valutazione complessiva ed il contemperamento dei criteri (esigenze tecniche e produttive, anzianità, carichi di famiglia) dall'accordo stesso previsti (uno dei quali può essere considerato prevalente purché non ne derivi la completa inosservanza degli altri), ma pone anche a suo carico l'Onere di provare l'osservanza, nei singoli casi, di tali criteri, essendogli vietato di utilizzare la scelta per liberarsi di elementi non graditi. (V 6401/85, mass n 443481; (V 5910/85, mass n 443081; (V 4267/85, mass n 441759).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)