Sez. 3, Sentenza n. 19991 del 14/11/2012 (Rv. 624285 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Modalità di adempimento - Rispetto dei criteri di buona amministrazione - Prova - Necessità.
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI
L'obbligo di rendiconto è legittimamente adempiuto quando chi vi sia tenuto fornisca la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto delle somme incassate e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato a criteri di buona amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265, Cod. Proc. Civ. art. 266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)