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Sez. 2, Sentenza n. 24866 del 23/11/2006 (Rv. 593817 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Modalità di adempimento - Congruità dell'amministrazione - Prova - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593817-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI

L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'obbligo di rendiconto, riferito a vari prelievi dal conto corrente materno per complessivi quarantadue milioni di lire, era stato assolto durante la vita della "de cuius", argomentando dalla circostanza che detti prelievi si erano protratti in un lungo arco temporale, ed erano terminati due mesi prima del decesso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265, Cod. Proc. Civ. art. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)