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Sez. 2, Sentenza n. 9004 del 17/02/2015 Cc. (dep. 02/03/2015) Rv. 263237 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa - Criteri di particolare rigore - Compatibilità dell'attività proposta con le esigenze cautelari da tutelare - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263237-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di arresti domiciliari, la valutazione da compiere ai fini della concessione dell'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione ex art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di autorizzazione a svolgere attività lavorativa nell'ambito della stessa impresa presso la quale il ricorrente aveva posto in essere le condotte usurarie in contestazione, attività che avrebbe dovuto svolgersi con orari e modalità tali da vanificare i controlli di polizia giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)