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Sez. L, Sentenza n. 9204 del 01/09/1993 (Rv. 483628 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Ripetizione ex art. 2033 cod. civ. - Effetti - diritto agli interessi ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - sussistenza - Mezzi probatori - Presunzioni - Ammissibilità - Portata.
Stato
decisa il 1993-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483628-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento

La pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi ad un istituto previdenziale inerisce ad una obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che prescinde, come tale, dalla natura del rapporto intercorso tra il "solvens" e l'"accipiens"; pertanto, l'attore, che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e -ove risulti provato, anche solo per presunzione- il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., per l'attribuzione del quale la semplice qualità d'imprenditore (nella specie, titolare di azienda agricola) del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)