Sez. 1, Sentenza n. 6066 del 30/05/1995 (Rv. 492576 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Maggior danno - Richiesta - Prova - Soggetto onerato - Mezzi.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
In tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie, spetta al creditore, a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., di fornire la prova del richiesto maggior danno (rispetto agli interessi legali). Tale prova può essere ricavata da fatti notori e da presunzioni collegate alla qualità ed alle condizioni personali del creditore da cui possano desumersi, secondo una valutazione di probabilità e normalità, il tipo e le modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi che, per l'imprenditore, di norma, consistono nell'investimento nel ciclo produttivo: di talché l'esistenza e l'ammontare complessivo del danno possono essere desunti dalla differenza tra tassi di interesse bancario ed interesse legale, mediante il ricorso ad una valutazione equitativa, la quale è giustificata dalla difficoltà di stima del danno in conseguenza del modo di operare dell'inflazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)