Sez. L, Sentenza n. 6420 del 08/05/2001 (Rv. 546520 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Indebito - Ripetizione ex art. 2033 cod. civ. - Effetti - Diritto agli interessi e al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Sussistenza - Relativa prova - Presunzioni - Utilizzabilità - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
La pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi ad un istituto previdenziale inerisce ad una obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che prescinde, come tale, dalla natura del rapporto intercorso tra il "solvens" e l'"accipiens"; pertanto, l'attore, che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e - ove risulti provato, anche solo per presunzione- il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., per l'attribuzione del quale la semplice qualità d'imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)