Sez. 1, Sentenza n. 320 del 03/02/1969 (Rv. 338305 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - TASSE - CONCESSIONI GOVERNATIVE - OGGETTO DELL'IMPOSTA IN GENERE - SOCIETA - AUMENTO DI CAPITALE - UTILIZZAZIONE DELLE RISERVE - ASSOGGETTABILITA ALLA TASSA GRADUALE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - TASSE - CONCESSIONI GOVERNATIVE - OGGETTO DELL'IMPOSTA IN GENERE - SOCIETA - AUMENTO DI CAPITALE - UTILIZZAZIONE DELLE RISERVE - ASSOGGETTABILITA ALLA TASSA GRADUALE - ESCLUSIONE.*
A termini della nota marginale all'art 111 tabella a annessa al testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative (approvato con DPR primo marzo 1961, n 121), per aumento 4i capitale deve intendersi ogni nuovo apporto di ricchezza che viene ad aggiungersi a quello precedentemente fornito alla societa, ovvero l'apporto versato per la reintegrazione del capitale svalutato o perduto. L'aumento di capitale di una societa per azioni, ottenuto mediante utilizzazione delle riserve disponibili, non realizza un effettivo apporto di ricchezza, risolvendosi in un semplice spostamento di somma da una ad altra voce del bilancio sociale, e, pertanto, non e soggetto all'imposizione della tassa graduale di concessione governativa prevista dalla suddetta norma. (Conf 2301'68, massima n 334599; 2295'68, massima n 334589; 2147'68, massima n 334317; 1161'67, massima n 327595; 1398'66, massima n 322776; 1197'66, massima n 322396; 769'66, massima n 321546).*
Riferimenti normativi: Legge 01/03/1961 num. 121 all. A art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)