Sez. 1, Sentenza n. 1161 del 26/05/1967 (Rv. 327595 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - TASSE - CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE - AUMENTO DI CAPITALE DI SOCIETA PER AZIONI OTTENUTO MEDIANTE UTILIZZAZIONE DELLE RISERVE - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - TASSE - CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE - AUMENTO DI CAPITALE DI SOCIETA PER AZIONI OTTENUTO MEDIANTE UTILIZZAZIONE DELLE RISERVE - INAPPLICABILITA.*
Le riserve straordinarie o facoltative delle societa per azioni, che sono dotate di personalita giuridica e di perfetta autonomia patrimoniale - costituite da accantonamenti parziali di utili deliberati dall'assemblea per essere conservati nel patrimonio della societa al fine di fronteggiare eventuali future evenienze - fanno parte del patrimonio di questa e, dal punto di vista giuridico, appartengono alla societa e non ai soci. Pertanto, l'aumento di capitale di una societa per azioni, ottenuto mediante l'utilizzazione delle riserve, non realizza quell'apporto effettivo di ricchezza, che e la condizione indispensabile per l'imposizione della tassa graduale di concessione governativa (art.111 e nota della tabella a annessa al d. P. R. 1 marzo 1961 n.121). (Conf. 90-62, 938-65, 769, 1197, 1398-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2442, Legge 01/03/1961 num. 121 all. A art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)