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Sez. 1, Sentenza n. 769 del 18/03/1966 (Rv. 321546 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - TASSE - CONCESSIONI GOVERNATIVE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - AUMENTI DI CAPITALI DELLE SOCIETA PERSONE GIURIDICHE - NOZIONE - PASSAGGIO A CAPITALE DELLE RISERVE - DEBBENZA DELLA TASSA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1966-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321546-01

TRIBUTI ERARIALI - TASSE - CONCESSIONI GOVERNATIVE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - AUMENTI DI CAPITALI DELLE SOCIETA PERSONE GIURIDICHE - NOZIONE - PASSAGGIO A CAPITALE DELLE RISERVE - DEBBENZA DELLA TASSA - INSUSSISTENZA.*

A norma dell'art. 114 Tab. A annessa al T.U. 20 marzo 1953, n.112, in materia di tasse sulle concessioni governative - modificato dall'art. 1 della legge 10 dicembre 1954, n.1164 - sono soggette a tassa graduale le iscrizioni, nel registro delle imprese, di Atti portanti aumenti di capitale sociale, intendendosi per aumento di capitale, a termine della nota marginale, ogni nuovo apporto di ricchezza che viene ad aggiungersi a quello precedentemente fornito dalla societa, ovvero l'apporto di ricchezza versato per il reintegro del capitale svalutato. L'aumento del capitale di una societa per azioni, mediante utilizzazione delle riserve, non importa incremento del patrimonio sociale, mediante un effettivo apporto di nuove ricchezze, restando immutato il valore economico del patrimonio e risultando modificati solo gli elementi che lo compongono mediante l'operazione contabile del passaggio in conto capitali della parte disponibile delle riserve e dei fondi, su tale aumento di capitale non deve, pertanto, corrispondersi la tassa graduale di concessione amministrativa. *

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1954 num. 1164 art. 1, Legge 20/03/1953 num. 112 all. A art. 114, Legge 01/03/1961 num. 121 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)