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Sez. L, Sentenza n. 5314 del 07/12/1977 (Rv. 388976 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1977-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388976-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - ESPERIBILITA - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

L'Azione risarcitoria di cui all'art 2116 cod civ, puo essere esperita dal lavoratore soltanto quando venga in essere il duplice presupposto costituito oltre che dall'inadempienza contributiva del datore di lavoro anche dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale o assistenziale derivata dal suddetto inadempimento, essendo necessario che il pregiudizio subito dal lavoratore per l'omesso versamento dei contributi assuma concreta esistenza e dimensione, in relazione al tipo ed all'entita della prestazione assicurativa perduta. Pertanto, il termine di prescrizione del relativo credito inizia a decorrere da quando, se i contributi fossero stati regolarmente versati, sarebbe sorto il diritto alla prestazione assicurativa. (Conf 202/77, mass n 383717).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)