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Sez. L, Sentenza n. 202 del 14/01/1977 (Rv. 383717 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2116 COD CIV - CONDIZIONI - PERDITA TOTALE O PARZIALE DELLA PRESTAZIONE - TUTELA ANTERIORE AL VERIFICARSI DEL PREGIUDIZIO - CONDANNA GENERICA O REINTEGRAZIONE SPECIFICA EX ART 13 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962.*
Stato
decisa il 1977-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383717-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2116 COD CIV - CONDIZIONI - PERDITA TOTALE O PARZIALE DELLA PRESTAZIONE - TUTELA ANTERIORE AL VERIFICARSI DEL PREGIUDIZIO - CONDANNA GENERICA O REINTEGRAZIONE SPECIFICA EX ART 13 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962.*

L'Azione risarcitoria di cui all'art 2116 cod civ puo essere esperita solo al momento in cui si sia verificata la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale o assistenziale in conseguenza dell'inadempimento contributivo. Tuttavia anche anteriormente al verificarsi dell'anzidetto concreto pregiudizio e consentito al lavoratore di tutelare il proprio interesse al legittimo ed utile svolgimento del rapporto assicurativo mediante una diversa Azione rivolta ad ottenere una condanna generica del datore di lavoro al risarcimento del danno, ovvero alla reintegrazione specifica prevista dall'art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)