diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1251 del 21/02/1980 (Rv. 404748 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTA DEI GENITORI - DECADENZA - GENITORE - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE - PROVVEDIMENTI EX ART 333 COD CIV - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIMITI - DOMANDA DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI E COGNIZIONE DI TUTTE LE VICENDE DELLA COMPAGINE FAMILIARE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO - PRONUNCIA DI DECADENZA DALLA POTESTA SUI FIGLI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1980-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404748-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTA DEI GENITORI - DECADENZA - GENITORE - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE - PROVVEDIMENTI EX ART 333 COD CIV - COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIMITI - DOMANDA DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI E COGNIZIONE DI TUTTE LE VICENDE DELLA COMPAGINE FAMILIARE - COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO - PRONUNCIA DI DECADENZA DALLA POTESTA SUI FIGLI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE TRA CONIUGI - ININFLUENZA.*

I provvedimenti previsti dall'art 333 cod civ nell'ipotesi di condotta del genitore pregiudizievole ai figli, i quali rientrano nella Competenza del tribunale per i minorenni nella situazione di normale svolgimento della vita familiare, confluiscono à termini dell'art 155 cod civ - pur dopo la riforma del diritto di famiglia - nella sfera di Competenza del tribunale ordinario allorche questo sia stato investito, con la domanda di separazione tra coniugi, della cognizione piena di tutte le vicende della compagine familiare sotto tutti gli aspetti, compresi quelli attinenti alla tutela materiale e morale dei figli minori, inscindibilmente collegata alla situazione della famiglia. Il tribunale dei minorenni puo essere adito, invece, anche nel corso del giudizio di separazione tra coniugi, per la pronuncia della decadenza dalla potesta sui figli (art 330 cod civ), trattandosi in questo caso di Competenza esclusiva, in ordine alla quale non e possibile alcun conflitto con quella del tribunale ordinario: l'eventuale pronuncia di decadenza potra solo esser dedotta, quale factum superveniens, dinanzi al giudice della separazione per ottenere l'adeguamento dei provvedimenti adottati in quella Sede nell'interesse della prole alla mutata situazione. (Conf 3192/79, mass n 399565; (Conf 1760/78, mass n 391164).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 152, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 155, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)