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Sez. 1, Sentenza n. 3192 del 06/06/1979 (Rv. 399565 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - MODIFICAZIONE - COMPETENZA - TRIBUNALE PER I MINORENNI.*
Stato
decisa il 1979-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399565-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - MODIFICAZIONE - COMPETENZA - TRIBUNALE PER I MINORENNI.*

La revisione dei provvedimenti riguardo ai figli successivamente alla pronuncia di separazione giudiziale o alla omologazione di quella consensuale, compreso quello riguardante l'affidamento e le Disposizioni per il coniuge affidatario, di cui all'ultimo comma dell'art 155 cod civ, appartiene alla Competenza del tribunale dei minorenni. (Conf 5949/78, mass n 395774; (Conf 4923/78, mass n 394642; (Conf 3778/78, mass n 393313; (Conf 1760/78, mass n 391164; (Conf 4333/76, mass n 383038; (contra 2162/79, mass n 398509).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)