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Sez. 1, Sentenza n. 1760 del 13/04/1978 (Rv. 391164 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - GENITORE - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE - AFFIDAMENTO DEI FIGLI - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - MODIFICA O REVISIONE DI STATUIZIONI PRECEDENTI DEL TRIBUNALE IN SEDE DI SEPARAZIONE FRA CONIUGI - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI DETTE STATUIZIONI - MANCANZA DI TALE PRESUPPOSTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391164-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - PATRIA POTESTA - GENITORE - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE - AFFIDAMENTO DEI FIGLI - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - MODIFICA O REVISIONE DI STATUIZIONI PRECEDENTI DEL TRIBUNALE IN SEDE DI SEPARAZIONE FRA CONIUGI - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI DETTE STATUIZIONI - MANCANZA DI TALE PRESUPPOSTO - CONSEGUENZE.*

La Competenza esclusiva del tribunale per i minorenni a provvedere sull'affidamento dei figli, e su ogni altra questione relativa allo Esercizio sui medesimi della potesta dei genitori, a norma dell'art 333 cod civ, postula, ove tali provvedimenti si traducano in una modifica o revisione di statuizioni in precedenza adottate dal tribunale in Sede ordinaria, con la pronuncia di separazione fra coniugi, che tale ultima decisione sia passata in giudicato. In caso contrario, infatti, la stretta ed inderogabile connessione fra la pronuncia sulla separazione ed i provvedimenti riguardanti i figli, ai sensi dell'art 155 cod civ, comporta che l'indicata Competenza spetta alla Corte d'appello, in Sede di gravame avverso la sentenza di separazione. Tale principio non soffre deroga nel caso in cui ricorrano ragioni d'urgenza, atteso che anche nel giudizio di separazione e prevista l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti ad opera del Presidente o dell'istruttore. (art 708 cod proc civ). (V 4333/76, mass n 383038).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)