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Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 10/08/1974 (Rv. 370782 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI - PRESUPPOSTO OGGETTIVO - DANNO PER I CREDITORI - ESTREMI - CONSAPEVOLEZZA DEL DANNO DA PARTE DEL DEBITORE E DEI SUCCESSIVI CHIAMATI ALL'EREDITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370782-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI - PRESUPPOSTO OGGETTIVO - DANNO PER I CREDITORI - ESTREMI - CONSAPEVOLEZZA DEL DANNO DA PARTE DEL DEBITORE E DEI SUCCESSIVI CHIAMATI ALL'EREDITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Per l'Esercizio dell'impugnazione della rinunzia ad un'eredita da parte dei creditori e richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredita da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredita presenti un attivo. Non e necessario che siano consapevoli di tale danno i successivi chiamati all'eredita, i quali, a seguito della rinunzia del primo, l'abbiano accettata; ne e necessario che la rinunzia all'eredita sia stata preordinata allo specifico scopo d'impedire ai creditori di soddisfarsi, e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio loro arrecato. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell'Azione di cui all'art 524 cod civ il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)