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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5994 del 04/03/2020 (Rv. 657272 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI | Presupposti - Danno ai creditori - Nozione - Onere probatorio - Riparto.
Stato
decisa il 2020-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657272-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI

Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)