Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8519 del 29/04/2016 (Rv. 639634 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI | Presupposti - Danno ai creditori - Nozione - Fattispecie.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI
Per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)