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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8519 del 29/04/2016 (Rv. 639634 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI | Presupposti - Danno ai creditori - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639634-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI

Per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)